diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11661 del 04/05/2021 (Rv. 661572 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interruzione del processo - Riassunzione - Modalità - Istanza di prosecuzione - Mancata notifica da parte dell’istante del decreto di fissazione della nuova udienza alla controparte, nel termine assegnato - Conseguenza - Estinzione del processo – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661572-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell'istante, del decreto di fissazione dell'udienza medesima alla controparte, nel termine assegnato, non determina l'estinzione del processo.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)