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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25363 del 11/10/2018 (Rv. 650981 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Interruzione del giudizio - Istanza di prosecuzione - Inadempimento, da parte dell'istante, dell'onere di notificare alla controparte, entro un dato termine, il decreto di fissazione della nuova udienza - Conseguenza - Estinzione del processo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650981-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l'estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell'udienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)