Sez. 2, Sentenza n. 21621 del 19/03/2001 Ud. (dep. 28/05/2001) Rv. 219109 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Chiamata di correo - Elementi di riscontro individualizzanti - Necessità - Utilizzo di rilievi di ordine logico - Possibilità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
In caso di unica chiamata di correità, le dichiarazioni rese a carico dell'imputato debbono trovare riscontri probatori individualizzanti; questi, tuttavia, possono essere dedotti dagli elementi di causa e la valutazione del giudice può basarsi anche su rilievi logici che in modo coerente e fondato riconducano all'imputato riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua persona.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)