Sez. 1, Sentenza n. 24810 del 10/04/2001 Cc. (dep. 19/06/2001) Rv. 219543 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Misura cautelare - Annullamento in sede di riesame - Emissione di nuova misura cautelare - Causa di incompatibilità - Esclusione - Causa di nullità dell'ordinanza - Esclusione - Motivo di ricusazione - Sussistenza - Condizioni.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Nella ipotesi di annullamento per vizi formali di un'ordinanza cautelare da parte del tribunale del riesame, rispetto all'adozione del nuovo provvedimento "de libertate" non sussiste per il giudice delle indagini preliminari che ha emesso il provvedimento annullato alcuna delle incompatibilità previste dall'art.34 cod.proc.pen. (così come risultante dalle plurime decisioni assunte dalla Corte costituzionale). Ne consegue che per l'ordinanza cautelare emessa nuovamente dal giudice delle indagini preliminari non può ravvisarsi alcuna delle ipotesi di nullità disciplinate dagli art.178 e 179 cod.proc.pen., mentre può sussistere motivo di ricusazione del giudice, che deve essere fatto valere nei termini e nelle forme previsti dall'art.38 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)