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Sez. 3 - , Sentenza n. 19032 del 06/07/2021 (Rv. 661837 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661837-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE

Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 c.c. la relazione di servizio, con annesso rilevamento tecnico descrittivo, con la quale un Carabiniere aveva relazionato al Nucleo Operativo in merito alle modalità del verificarsi di un sinistro nel quale era stato coinvolto il collega con il quale era in servizio di pattuglia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)