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Sez. U, Sentenza n. 215 del 09/04/1999 (Rv. 525078 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Nozione - Corrispondenza tra pubblici ufficiali o tra questi e privati - Qualifica di atto pubblico - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525078-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE

Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 cod. civ. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative (nel caso di specie le S. U. hanno escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 cod, civ. la corrispondenza che i pubblici ufficiali si scambiano tra loro o con i privati, ritenendo conseguentemente che il Consiglio di Stato non aveva esorbitato dall'ambito della propria giurisdizione, invadendo le attribuzioni riservate al giudice ordinario in tema di querela di falso, affermando l'obiettiva non corrispondenza al vero di una nota di tale corrispondenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)