Sez. 2, Sentenza n. 296 del 23/02/1965 (Rv. 310477 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE SOMMARIA E DI MERITO - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE SOMMARIA E DI MERITO - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
Il procedimento di denuncia di nuova opera o di danno temuto consta di due fasi - nella prima, a cognizione sommaria, si chiedono i provvedimenti urgenti e cautelarì nella seconda, invece, si instaura un giudizio possessorio o petitorio, per ovviare definitivamente alla lesione derivante dall'opera o dal pericolo denunciati. La seconda fase segue alla prima senza che sia necessario, dopo la chiusura della prima fase, formulare una nuova domanda, in quanto con la denuncia iniziale si propone sia la domanda cautelare che quella di merito. L'eventuale inammissibilita della prima fase, per Mancanza dei presupposti richiesti dalla norma di previsione per la concessione del provvedimento cautelare (mancata ultimazione dell'opera o mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori puo essere rilevante solo ai fini delle spese del procedimento, ma non rende inammissibile la fase di merito. Qualunque sia il motivo per il quale il pretore, alla chiusura della fase sommaria, ritenga di non dover concedere i provvedimenti cautelari richiesti, segue sempre la fase di merito, a carattere definitivo e a cognizione piena, che e quella che definisce la lite e chiude il procedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)