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Sez. 2, Sentenza n. 23875 del 15/11/2011 (Rv. 619736 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazione commessa da una persona giuridica - Notificazione degli estremi della violazione al legale rappresentante in proprio - Efficacia nei confronti della persona giuridica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619736-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Nel caso in cui la violazione, per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento eseguita nei confronti del legale rappresentante in proprio, senza alcun riferimento alla persona giuridica rappresentata, non costituisce valida contestazione nei confronti della persona giuridica, la cui responsabilità solidale presuppone che le sia tempestivamente contestata l'infrazione del soggetto di cui deve rispondere.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)