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Sez. 1, Sentenza n. 5885 del 01/07/1997 (Rv. 505619 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Violazione commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica - Notificazione degli estremi della violazione solo alla persona fisica - Efficacia anche nei confronti della persona giuridica, solidalmente responsabile ex art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Conseguenze - Interesse della persona giuridica a proporre opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505619-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

Nel caso in cui la violazione, per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal legale rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, nell'esercizio delle relative funzioni, la contestazione dell'infrazione mediante notificazione eseguita solo nei confronti della persona fisica, quale responsabile della trasgressione, non costituisce valida contestazione anche nei confronti della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, richiedendo espressamente detto art. 14 una distinta ed autonoma contestazione del fatto a tutti gli obbligati in solido, cosicché, trascorso il termine di cui all'art. 14, comma secondo, l'obbligazione solidale si estingue a norma dell'art. 14, ultimo comma cit.. Ne consegue che, in mancanza di tale contestazione, la persona giuridica o l'ente privo di personalità, solidalmente responsabili con l'autore dell'illecito, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, non possono considerarsi "interessati" all'opposizione ai sensi dell'art. 22, e quindi non sono legittimati a proporla, non potendo essere fatta valere nei loro confronti detta responsabilità.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)