Sez. 1, Sentenza n. 3560 del 12/11/1974 (Rv. 372076 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - LESIONI DI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE AD APERTURE DI CREDITO, ANTICIPAZIONI DI SOMME O FINANZIAMENTI - ECCEDENZA DELLA CESSIONE RISPETTO ALLA SOVVENZIONE - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 4 LETT C DELLA TARIFFA ALL A ALLA LEGGE DI REGISTRO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - LESIONI DI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE AD APERTURE DI CREDITO, ANTICIPAZIONI DI SOMME O FINANZIAMENTI - ECCEDENZA DELLA CESSIONE RISPETTO ALLA SOVVENZIONE - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 4 LETT C DELLA TARIFFA ALL A ALLA LEGGE DI REGISTRO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni stipulate in relazione ad aperture di credito, anticipazioni di somme o finanziamenti, in casi di eccedenza della cessione rispetto alla sovvenzione e necessario, ai fini dell'applicabilita della minore aliquota dello zero venticinque per cento prevista dall'art 4, lett C della tariffa all a alla legge di registro, che l'atto contenga Disposizioni limitative idonee ad escludere la possibilita di destinare i crediti ceduti a scopo diverso da quello dell'Estinzione del finanziamento. (Conf 475'73, mass n 362481).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)