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Sez. 1, Sentenza n. 475 del 15/02/1973 (Rv. 362481 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO DI AZIENDE - CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PA A GARANZIA - ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA - CONDIZIONI - CESSIONE ECCEDENTE IL FINANZIAMENTO - DISPOSIZIONE LIMITATIVA DI ULTERIORE UTILIZZAZIONE - NECESSITA - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO FISCALE.*
Stato
decisa il 1973-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362481-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO DI AZIENDE - CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PA A GARANZIA - ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA - CONDIZIONI - CESSIONE ECCEDENTE IL FINANZIAMENTO - DISPOSIZIONE LIMITATIVA DI ULTERIORE UTILIZZAZIONE - NECESSITA - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO FISCALE.*

In tema di agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione ad aperture di credito, anticipazioni di somme o finanziamenti, e necessario - ai fini dell'applicabilita della minore aliquota dello zero e venticinque per cento prevista dall'art 4, lettera C), della tariffa allegato a alla legge di registro, secondo le Disposizioni contenute nella nota aggiunta all'articolo stesso - che tra i due rapporti negoziali di finanziamento e di cessione intercorra una stretta interdipendenza, ed e inoltre necessario che l'atto sia concepito e congegnato in modo da escludere in partenza che la cessione possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle determinate e previste nell'atto stesso. La obiettiva possibilita di un allargamento a nuove operazioni della efficacia della cessione e sufficiente per sottrarre l'atto all'aliquota di maggior favore. In particolare, in caso di eccedenza della cessione rispetto alla sovvenzione, occorre che l'atto contenga Disposizioni limitative idonee ad escludere la possibilita di destinare i crediti ceduti a scopo diverso da quello dell'Estinzione del finanziamento. L'apertura di credito in conto corrente (in favore di chi ha ottenuto il finanziamento verso cessione dei crediti anzidetti), ossia in una Forma idonea a consentire - sia pure potenzialmente - di usare, valendosi della facolta di cui all'art 1843 cod civ, della disponibilita del conto anche per l'Estinzione dei debiti diversi da quelli considerati, senza clausole limitative obbiettivamente efficaci ad impedire una tale utilizzazione, puo configurare un'ipotesi di esclusione del beneficio dell'aliquota dello zero e venticinque per cento. (V 2006/71, mass n 352628; 760/71, mass n 350579; (V 2633/70, mass n 349040; 2302/70, mass n 348494).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1843, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)