Sez. 2, Sentenza n. 10484 del 07/10/1991 (Rv. 474135 - 01)
Competenza civile - Continenza di cause | Notificazione di decreto ingiuntivo preceduta dalla notificazione della citazione ordinaria davanti a diverso giudice - Cause in rapporto di continenza - Incompetenza del giudice dell'ingiunzione - Dichiarazione da parte del giudice dell'apposizione - Rimessione della causa successivamente proposta davanti al giudice preventivamente adito.
Competenza civile - Continenza di cause
Quando la notificazione di un decreto ingiuntivo sia preceduta dalla notificazione di citazione ordinaria avanti a diverso giudice, che introduca una causa in rapporto di continenza con quella per la quale sia stato emesso il decreto ingiuntivo, il giudice della relativa opposizione deve dichiarare la incompetenza del giudice dell'ingiunzione, e quindi la propria, annullare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti al giudice preventivamente adito competente anche per la causa successivamente proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)