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Sez. L, Sentenza n. 504 del 20/01/1994 (Rv. 485056 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva della festività | Lavoro domenicale - Maggiorazione retributiva dei lavoratori turnisti - Spettanza - Limiti - Trattamento complessivo di maggior favore riservato a detti lavoratori - Rilevanza - Condizione - Osservanza dell'art. 36 Cost. - Accertamento del giudice del merito - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485056-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva della festività

I lavoratori turnisti che prestano la loro opera di domenica, con fruizione del riposo compensativo in altro giorno della settimana, non hanno diritto a maggiorazioni per il lavoro domenicale, qualora dal trattamento loro spettante per contratto risulti l'attribuzione differenziale di benefici compensativi di qualsiasi natura, ad essi esclusivamente riservati, e di tali compensi, non necessariamente consistenti in un supplemento di paga, si possa presumere, data la loro destinazione ai soli turnisti, la connessione causale con la prestazione svolta di domenica; ferma, peraltro, la necessità della loro rispondenza ai principi fissati dall'art. 36 Cost., il cui rispetto o no deve essere verificato, dal giudice del merito, con esame estremamente rigoroso, in considerazione del contemperamento di interessi rappresentato dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva ritenuto irrisori i compensi costituiti dall'indennità di turno, fissata in legge 100 poi elevate a legge 500, e da due giorni di permessi retribuiti, senza verificare se tale indennità spettasse per ogni giornata di lavoro, anziché per la sola attività domenicale, e senza determinare con precisione le giornate di lavoro domenicale nel corso dell'anno).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)