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Sez. L, Sentenza n. 15044 del 28/11/2001 (Rv. 550637 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ | Diritto dei lavoratori turnisti al compenso per il lavoro domenicale - Attribuzione di benefici contrattuali diversi dalla erogazione di supplementi salariali - Liceità - Condizioni - Fattispecie relativa a lavoratori turnisti dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550637-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ

Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro svolto di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, oltre che con supplementi di paga o con specifiche indennità, con l'attribuzione di vantaggi e benefici economici contrattuali di diversa natura (quale la concessione di un maggior numero di riposi), atteso che, da un lato, la penosità del lavoro domenicale - a seconda delle circostanze di fatto e delle particolari esigenze del lavoratore, da valutare peraltro nell'attuale contesto socio - economico - può anche essere eliminata o comunque ridotta mediante un sistema di riposi settimanali (che, permettendone il recupero in forma continua e concentrata nel tempo, risulti suscettibile di reintegrare compiutamente le energie psicofisiche del lavoratore) e che, dall'altro, l'attribuzione alla contrattazione collettiva di margini di flessibilità nella regolamentazione dei regimi dell'orario e dei riposi lavorativi discende da ripetuti riconoscimenti legislativi intesi, nel rispetto delle direttive comunitarie, alla modernizzazione della materia (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, con riferimento all'attività prestata dai tecnici turnisti delle Ferrovie dello Stato, aveva riconosciuto a questi ultimi il "soprassoldo domenicale", omettendo di accertare se la penosità del lavoro svolto di domenica fosse adeguatamente compensata dal complessivo trattamento normativo e retributivo contrattualmente riconosciuto a tali lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Legge 24/07/1997 num. 196 CORTE COST., Legge 27/11/1997 num. 208

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)