Sez. 1, Sentenza n. 20 del 15/01/1968 Ud. (dep. 08/05/1968) Rv. 107880 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - PROVA DELLA VOLONTA OMICIDA - ELEMENTI DI NATURA OBIETTIVA - VALUTAZIONE - INCENSURABILITA.*
REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - PROVA DELLA VOLONTA OMICIDA - ELEMENTI DI NATURA OBIETTIVA - VALUTAZIONE - INCENSURABILITA.*
La prova dell'animus occidendi e prevalentemente affidata ad elementi di natura obiettiva quali i mezzi usati, la Sede colpita, il numero e la direzione dei colpi. Trattandosi di elementi normalmente indicativi per se stessi dell'intenzione dell'agente, la volonta omicida deve escludersi o comunque porsi in dubbio soltanto se concorrono altri elementi idonei a dimostrare il contrario. Lo stabilire nei singoli casi se sussiste o meno la intenzione omicida e compito esclusivo del giudice di merito, il giudizio del quale non puo essere censurato in Sede di Cassazione se sorretto da valida motivazione. (V.107160, 106855, anno 1968 102200, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)