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Sez. 1, Sentenza n. 628 del 22/10/2025 Cc. (dep. 08/01/2026) Rv. 289079-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Necessità del detenuto di sottoporsi ad intervento chirurgico - Mancata tempestiva esecuzione nella struttura individuata dall’Amministrazione - Richiesta del detenuto di effettuare l'intervento in altra struttura ospedaliera - Rigetto - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289079-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di rigetto della richiesta del detenuto di essere sottoposto ad un intervento chirurgico necessario in una struttura sanitaria pubblica diversa da quella individuata dall'Amministrazione penitenziaria - richiesta motivata dai lunghi tempi di attesa e dalla mancata esecuzione dell'intervento ivi da tempo programmato - è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111, settimo comma, Cost., a tutela del diritto alla salute, anche sotto il profilo della carenza di motivazione.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 12, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)