Sez. 1, Sentenza n. 39875 del 03/05/2023 Cc. (dep. 02/10/2023) Rv. 285370 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Autorizzazione a visita o trattamenti sanitari di fiducia ex art. 11, comma dodicesimo, ord. pen. - Rigetto dell'istanza del detenuto - Impugnabilità - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto della richiesta del detenuto di essere ricoverato, a proprie spese, in una struttura sanitaria esterna per l'effettuazione, da parte di medici e tecnici di fiducia, di visite e trattamenti diagnostici o terapeutici indispensabili, urgenti e non praticabili all'interno della struttura carceraria è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute del predetto.
Costituzione art. 111 com. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 12 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)