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Sez. 1, Sentenza n. 4979 del 02/11/1978 (Rv. 394719 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICIO DELLA RIDUZIONE AL QUATTRO PER CENTO DELL'ALIQUOTA - PRESUPPOSTO - TRASFERIMENTO A TERZI DI AREA ANCORA INEDIFICATA - APPLICABILITA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - PERSISTENTE DECORSO DEI TERMINI PREVISTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394719-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICIO DELLA RIDUZIONE AL QUATTRO PER CENTO DELL'ALIQUOTA - PRESUPPOSTO - TRASFERIMENTO A TERZI DI AREA ANCORA INEDIFICATA - APPLICABILITA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - PERSISTENTE DECORSO DEI TERMINI PREVISTI - IRRILEVANZA.*

Il beneficio della riduzione al quattro per cento dell'aliquota dell'imposta di registro, previsto dall'art 44 del DL 15 marzo 1965 n 124 sugli interventi per la ripresa economica nazionale, con riguardo ai trasferimenti di aree "destinate alla costruzione edilizia", postula la concreta realizzazione di tale destinazione, e, pertanto, non compete allorche l'area venga ritrasferita a terzi ancora inedificata, ancorche non siano ancora scaduti i termini allo uopo previsti, implicando cio l'impossibilita per il primo acquirente di attuare opere edilizie. (V 1584/75, mass n 375175).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/03/1965 num. 124 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)