Sez. L, Sentenza n. 8585 del 05/04/2007 (Rv. 596145 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI | Condizioni - Organizzazione sindacale di appartenenza firmataria di un contratto collettivo di lavoro applicato nell'unità produttiva - Stipulazione di un contratto qualsiasi - Insufficienza - Contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina - Rilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI
Per beneficiare dei permessi sindacali retribuiti è necessario che l'organizzazione sindacale di appartenenza sia firmataria di un contratto collettivo di lavoro applicato nell'unità produttiva in conformità alla previsione di tale tipo di contratto contenuta nell'art.19, della legge n.300 del 1970 e all'interpretazione datane dalla Corte costituzionale secondo cui non è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina (v. Corte cost. n.244 del 1996) (Principio applicato in controversia concernente l'inclusione della confederazione nazionale trasporti autoferrotranvieri nel novero delle associazioni alle quali competevano i permessi retribuiti. La S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, con motivazione corretta dal punto di vista logico-giuridico, aveva considerato l'accordo sindacale del 6 febbraio 1998 un vero e proprio contratto collettivo di lavoro conforme ai requisiti indicati in massima)
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 30/05/1970 num. 300 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)