Sez. L, Sentenza n. 520 del 11/01/2008 (Rv. 600976 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE | Rappresentatività ex art. 19 dello Statuto dei lavoratori - Criterio legale di selezione - Carattere "nazionale" dell'associazione sindacale - Contenuto - Partecipazione attiva al processo di formazione di contratti collettivi, anche gestionali, applicati nell'intero territorio nazionale - Conseguenze - Diffusione territoriale dell'organizzazione sindacale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE
In tema di rappresentatività sindacale il criterio legale dell'effettività dell'azione sindacale equivale al riconoscimento della capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale nella regolamentazione dei rapporti lavorativi. Ne consegue che, al fine del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale - richiesto per legittimare l'azione di repressione antisindacale ex art. 28 stat. lav. - assume rilievo, più che la diffusione delle articolazioni territoriali, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell'intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)