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Sez. U, Sentenza n. 6718 del 12/11/1983 (Rv. 431434 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - LEGGE N. 10 DEL 1977 SULLA EDIFICABILITÀ DEI SUOLI - INFRAZIONE EDILIZIA - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - PROVVEDIMENTO DEL SINDACO - CONTENUTO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI ESSO - GIURISDIZIONE DEL T.A.R. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431434-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - LEGGE N. 10 DEL 1977 SULLA EDIFICABILITÀ DEI SUOLI - INFRAZIONE EDILIZIA - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - PROVVEDIMENTO DEL SINDACO - CONTENUTO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI ESSO - GIURISDIZIONE DEL T.A.R. - SUSSISTENZA.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10 sulla edificabilità dei suoli, ed ai sensi degli artt. 15 e 16 della medesima, l'irrogazione di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia è demandata al sindaco, il quale provvede con unico atto sia alla Determinazione della sanzione stessa che all'intimazione del suo pagamento, ed ogni contestazione della legittimità di tale provvedimento spetta alla cognizione del tribunale amministrativo regionale. (V 2496/82, mass n 420369).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)