Sez. U, Sentenza n. 2496 del 23/04/1982 (Rv. 420369 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - VIOLAZIONI EDILIZIE - SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - RISCOSSIONE - ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ED A QUELLA DELL'AGO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - VIOLAZIONI EDILIZIE - SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - RISCOSSIONE - ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ED A QUELLA DELL'AGO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
L'opposizione, con la quale il privato insorga avverso l'esecuzione esattoriale promossa nei suoi confronti, a norma del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, per la riscossione di una sanzione pecuniaria inflittagli dal sindaco in relazione a violazioni edilizie, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150), è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, anche prima dell'espressa previsione di tale Competenza giurisdizionale operata dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, per la parte in cui contesti la conformità a legge di detto provvedimento del sindaco, con riferimento all'an ovvero al quantum, in quanto, riguardando una sanzione pecuniaria prevista in via alternativa rispetto a misure di tipo ripristinatorio, con scelta discrezionale da parte della amministrazione, investe la legittimità del concreto Esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione medesima, a fronte dei quali le posizioni di detto privato hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi; spetta, invece, alla cognizione del giudice ordinario, nella parte in cui ponga in discussione l'esperibilità del procedimento esattoriale per quel credito (nella specie, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 10 del 1977, il cui art. 15 espressamente contempla tale possibilità), ovvero la legittimità dei singoli Atti del procedimento medesimo, ovvero anche l'attuale persistenza del credito dell'ente territoriale, per decorso del termine prescrizionale, atteso che, con siffatte deduzioni, si ricollega alla tutela del diritto soggettivo dell'opponente a non subire aggressioni alla propria sfera patrimoniale all'infuori dei casi consentiti dalla legge. (V 5500/80, mass n 409369; (V 3001/80, mass n 406755; (V 2383/79, mass n 398694).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)