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Sez. 1, Sentenza n. 650 del 17/01/2003 (Rv. 559842 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Decreto del giudice delegato di ammissione di un credito al passivo - Reclamo al Tribunale ex art. 26 legge fall. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559842-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO

In tema di procedura fallimentare, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall. contro il decreto con il quale il giudice delegato ammette un credito al passivo, in quanto tale provvedimento ha natura meramente preparatoria ed è interno ad una delle fasi in cui si articola il procedimento di accertamento dello stato passivo. Tale procedimento si conclude con il decreto di esecutività previsto dall'art. 97 legge fall., avverso il quale sono previsti i rimedi impugnatori tipici ai sensi dei successivi artt. 98, 100 e 102.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)