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Sez. 1, Sentenza n. 667 del 21/01/2000 (Rv. 533049 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Ricorso ex art. 111 Cost. del fallito avverso il decreto di esecutività dello stato passivo - Legittimazione del fallito - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533049-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO

È inammissibile, non avendo ad oggetto situazioni soggettive tutelabili, il ricorso proposto ex art. 111 Cost. dal fallito avverso il decreto di esecutività reso dal giudice delegato al fallimento nell'adunanza dei creditori per la verificazione dello stato passivo atteso che il fallito non ha la legittimazione sostanziale né la capacità processuale a contestare le pretese dei creditori, né è parte nel suddetto procedimento di verificazione (che non è un procedimento "contro" il fallito, bensì si propone solo l'accertamento della massa concorsuale in ordine alla quale il fallito è mera fonte di elementi di giudizio), atteso anche che il potere di quest'ultimo di interloquire o di intervenire non corrisponde ad un suo interesse autonomamente protetto, fatta eccezione per il caso in cui dalle questioni dedotte dipenda direttamente la possibilità di un giudizio penale per bancarotta a suo carico.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)