Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 gennaio 1981, causa 140/79
Epigrafe
Nel procedimento 140/79,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal pretore di Castel-l'Arquato nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Chemial farmaceutici SpA, con sede in Torino,
e
DAF SpA, con sede in S. Giorgio Piacentino,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE, relativamente alla legislazione italiana sul diritto erariale speciale sull'alcool denaturato,
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di Sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
II 18 luglio 1978, la ditta DAF SpA, che ha sede in S. Giorgio Piacentino, presentava alla Chemial farmaceutici SpA, con sede in Torino, un'offerta per 20 ettanidri di alcool sintetico a 90o, d'importazione, denaturato; nel prezzo definitivo di vendita, 30000 lire l'ettanidro, era incluso il diritto erariale speciale sugli alcool etilici denaturati, istituito con DL 6 ottobre 1948, n. 1200 (GU Rep. it. n. 233 del 6 ottobre 1948) modificato con DL 16 settembre 1955, n. 836 (GU Rep. it. n. 215 del 17 settembre 1955), pari a 6000 lire per ettanidro di alcool.
paragrafo 2
La Chemial farmaceutici accettava detta offerta il 27 luglio 1978.
paragrafo 3
La data di consegna convenuta era il 15 settembre 1978.
paragrafo 4
Prima' di questa data, in virtù dell'art. 3 della legge 18 agosto 1978, n. 506, che modifica il regime fiscale degli alcool (GU Rep. it. n. 247 del 4 settembre 1978) il diritto erariale speciale veniva aumentato da 6000 a 12000 lire l'ettanidro.
paragrafo 5
Di conseguenza, la DAF proponeva alla Chemial farmaceutici o il versamento del conguaglio sul prezzo pattuito o la risoluzione del contratto. Poiché la Chemial respingeva entrambe le proposte, la DAF non eseguiva la fornitura.
paragrafo 6
Il 19 gennaio 1979 la Chemial farmaceutici citava la DAF dinanzi al pretore di Castell'Arquato chiedendo l'adempimento dell'obbligazione contrattuale, cioè la fornitura di 20 ettanidri d'alcool sintetico a 30000 lire l'ettanidro.
paragrafo 7
Con ordinanza 6 settembre 1979, il pretore di Castell'Arquato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, le seguenti questioni:
paragrafo 8
«1.
A. Se l'art. 95, 1o comma, del Trattato di Roma, debba essere interpretato in modo da far ritenere illecito e quindi vietato, un sistema di tassazione nazionale che preveda l'applicazione, su un prodotto importato dalla CEE (alcool etilico sintetico esclusivamente destinato, dopo la sua denaturazione, ad uso chimico-industriale e quindi non atto all'alimentazione umana) di una tassa speciale di gran lunga superiore a quella applicata su un prodotto nazionale aventi uguali caratteristiche e la stessa posizione doganale (22.08/300) (alcool etilico di fermentazione, ugualmente destinato dopo la sua denaturazione ad uso chimico-industriale e non atto all'alimentazione umana) per il solo fatto che la materia prima, da cui i due tipi di alcool sono rispettivamente estratti, è diversa e quindi diverso il metodo di estrazione.
B. Se la eventuale illegittimità segnalata nel quesito di cui sopra, sussista anche se il sistema di tassazione nazionale non colpisca teoricamente in modo discriminatorio lo stesso prodotto con riferimento alla materia prima da cui è estratto, per cui sia l'alcool etilico sintetico di importazione sia quello di produzione nazionale sono tassati nella stessa misura, e analogamente, tanto l'alcool etilico di fermentazione importato quanto quello di produzione nazionale dovrebbero scontare la medisima tassa.
2. In caso di risposta negativa al quesito n. 1 e in via subordinata, se l'art. 95, 2o comma, del Trattato di Roma, debba essere interpretato in modo da far ritenere illecito e quindi vietato — perché protettivo della produzione nazionale ai danni di quella comunitaria — un sistema nazionale di tassazione applicato secondo i criteri di cui al quesito n. 1 e sui prodotti menzionati in detto quesito, tenuto conto che il prodotto più gravemente tassato (alcool etilico sintetico) viene esclusivamente importato dagli altri Paesi della CEE, mentre quello meno tassato (alcool etilico di fermentazione) viene prodotto in Italia ed è in concorrenza con il primo».
paragrafo 9
L'ordinanza del pretore di Castell'Ar-quato è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 10 settembre 1979.
paragrafo 10
Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Antonino Abate in qualità di agente, il 14 dicembre 1979, e la società Chemial attrice nel procedimento principale, rappresentata dagli avv.ti Giovanni Maria Ubertazzi e Fausto Capelli, del foro di Milano, il 7 dicembre 1979.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte
punto 1
La società Chemial, attrice nella causa principale, ritiene che la discriminazione fiscale su cui verte la controversia principale non sia che un nuovo esempio di un vecchio meccanismo protettivo, posto in essere per favorire il prodotto nazionale non in via diretta, ma indirettamente, rendendo più gravosa l'importazione del prodotto identico o similare proveniente dagli altri Stati membri.
punto 3
La Commissione osserva in sostanza quanto segue:
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Su alcuni elementi di fatto
paragrafo 1
a) Gli alcool prodotti con procedimento sintetico e provenienti da materie prime del sottosuolo, soprattutto dal petrolio, vanno denaturati e possono essere utilizzati, secondo la legislazione italiana, soltanto per usi chimici e industriali. Dal punto di vista chimico, comunque, non è possibile operare alcuna distinzione fra alcool prodotti con il processo fermentativo ed alcool prodotti con processo sintetico. Gli alcool d'origine fermentativa sono normalmente destinati al consumo umano, specie quelli di seconda categoria, essenzialmente ottenuti mediante distillazione del vino, della vinaccia e della frutta; gli alcool di fermentazione detti di prima categoria, ottenuti dal melasso della barbabietola da zucchero oppure dal melasso della canna da zucchero, possono essere destinati al consumo umano, ma possono anche venir denaturati ed usati nel campo chimico e industriale.
b) Tutti gli alcool, ottenuti mediante fermentazione o per sintesi, destinati, all'utilizzo nel campo industriale e chimico sono esenti dall'imposta di fabbricazione e dall'imposta erariale ordinaria, gravanti sugli alcool destinati al consumo umano. Per evitare le frodi, la disciplina italiana assoggetta gli alcool destinati ad usi industriali o chimici a un processo di denaturazione, che viene effettuato sotto il controllo dell'UTIF (Ufficio tecnico imposte di fabbricazione). L'art. 4, 2o comma, del DL 16 settembre 1955, n. 836, ha portato a 6000 lire l'ettanidro di alcool puro il diritto erariale speciale sugli alcool denaturati, che il DL 6 ottobre 1948, n. 1200, fissava a 1000 lire; la stessa normativa ha invece lasciato a 1000 lire l'ettanidro il diritto sugli alcool denaturati ottenuti dalla melassa e dai prodotti assimilati. Con la legge 18 agosto 1978, n. 506, il diritto erariale speciale passava da 6000 lire per ettanidro di alcool puro a 12000 lire. Gli alcool denaturati prodotti con il procedimento della sintesi sono dunque stati gravati molto più onerosamente degli alcool denaturati ottenuti dalla fermentazione; orbene l'Italia non produce alcool con procedimento sintetico..
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla príma questione
paragrafo 1
a) L'alcool etilico denaturato, estratto da prodotti minerali (idrocarburi) e l'alcool etilico denaturato derivante da prodotti agricoli hanno le stesse caratteristiche chimiche. La differenza riguarda unicamente il tenore radioattivo, maggiore nell'alcool di origine agricola che in quello di origine minerale. L'alcool etilico estratto da prodotti agricoli è quindi, sia sotto l'aspetto chimico che sul piano giuridico, non solo simile, ma identico all'alcool di origine minerale.
b) Per questa loro «uguaglianza», questi due prodotti costituiscono un'unica specie o classe. Peraltro essi sono compresi in una sola sottovoce doganale, cioè la 22.08 B della tariffa doganale comune (alcole etilico non denaturato con tenore alcolometrico di 80 % vol. e più).
c) La disciplina fiscale italiana isola una sottoclasse, quella dell'alcool etilico derivato dagli idrocarburi, unicamente in vista e al servizio di una politica protezionistica, incompatibile col mercato comune.
Questa finalità protezionistica si comprende se si considera che l'Italia possiede una fiorente industria per la produzione dell'alcool derivato dai prodotti agricoli, mentre è inesistente la produzione di alcool da idrocarburi. Ciò è confermato dal fatto che il decreto legge 16 settembre 1955, n. 836 subordina lo sgravio fiscale alla condizione che le operazioni di denaturazione degli alcool vengano sorvegliate dagli ispettori dell'amministrazione delle finanze, che evidentemente possono agire solo in Italia. La distinzione tra gli alcool in funzione della materia prima da cui derivano appare come la prima e necessaria operazione per giungere ad un risultato che privilegia certi interessi nazionali a danno di altri comunitari.
d) Le finalità dell'art. 95 del Trattato sono state già molto chiaramente definite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: questa disposizione mira ad abolire tutti gli ostacoli d'indole fiscale che possano ostacolare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, a garantire che l'applicazione di imposte nazionali non si risolva, per i prodotti importati, in un'onere superiore a quello gravante sui prodotti nazionali similari né in un onere mirante a proteggere altri prodotti nazionali. Se, nello stato attuale della sua evoluzione, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere esenzioni fiscali, proprio ai sensi dell'art. 95 siffatti regimi di favore devono tuttavia essere estesi ai prodotti originari di altri Stati membri.
e) Dovendosi stabilire senso e portata del termine «prodotti similari», che compare all'art. 95, si desume dalla giurisprudenza della Corte che occorre accertare se, nella fase produttiva o distributiva, due prodotti abbiano agli occhi del consumatore proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze. La similarità dunque riguarda unicamente le caratteristiche che un prodotto presenta di per sé, indipendentemente da ogni altro fattore. L'elemento determinante non è tanto l'identità del prodotto sotto i suoi vari aspetti, tra i quali rientrano il procedimento di lavorazione e le materie prime impiegate, quanto la fungibilità del prodotto sul piano dei consumi.
f) L'art. 95 del Trattato è una norma che completa i divieti sanciti dagli artt. 9 e segg. del Trattato. La nozione di mercato unico è decisiva; nel caso dell'art. 95, essa esclude che un prodotto di origine straniera possa venir gravato da oneri fiscali interni superiori a quelli che gravano il prodotto nazionale similare. Il divieto dell'art. 95 del Trattato implica dunque come conseguenza l'illiceità — nel senso del diritto comunitario — di una tassazione dell'alcool etilico che colpisca in maggiore misura il prodotto derivato dalla distillazione di idrocarburi — prodotto che è sempre e solo importato — di quello di origine agricola, che viene comunemente prodotto in Italia.
g) Vi è connessione tra funzione e tenore dell'art. 95 e divieto di restrizioni quantitative sancito dall'art. 30 del Trattato.
L'effetto restrittivo della disciplina nazionale incriminata sulla libera circolazione delle merci è stato implicitamente riconosciuto dal legislatore italiano: la legge 10 maggio 1976, n. 249, mira ad abolire alcuni ostacoli posti all'importazione dai paesi della Comunità dalla precedente legislazione; tuttavia il decreto che ne consente l'effettiva applicazione non è ancora stato adottato e la legge, in ogni caso, riguarda solo gli alcool derivati dai prodotti agricoli.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda questione
paragrafo 1
a) Soltanto l'art. 95, Iocomma, può essere applicato nel caso di specie, giacché si tratta di categorie di prodotti fungibili e sostanzialmente uguali.
b) Comunque, è opportuno ricordare che il 2o comma dell'art. 95, tende ad evitare che gli Stati membri, con accorgimenti di carattere fiscale, possano favorire i prodotti nazionali a danno di prodotti soltanto concorrenti provenienti dagli altri paesi membri. A maggior ragione, quindi, tali finalità debbono essere tenute presenti nel caso di specie, dove non c'é solamente comparabilità o similarità fra i prodotti di cui è causa, bensì identità fra i medesimi.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sugli elementi di fatto
paragrafo 1
a) La Commissione ricorda che l'alcool etilico puro si ottiene attraverso la distillazione dei prodotti del suolo (cereali, vino, vinaccia, frutta, patate, canna da zucchero, barbabietole, melasso di canna o di barbabietola, legno etc.) ovvero attraverso la sintesi dei prodotti del sottosuolo (petrolio o carbone). Nonostante la duplice matrice — agricola o minerale — gli alcool etilici sono chimicamente identici (C2H5OH); presentati allo stato di «prodotto finito», è possibile identificare la loro origine soltanto attraverso analisi chimiche delicate e complesse, basate sul grado di radioattività. A parità di grado di purezza raggiunto durante il processo di distillazione ovvero di sintesi, gli alcool etilici sono perfettamente fungibili e possono essere utilizzati indifferentemente per gli stessi impieghi. L'alcool etilico viene principalmente utilizzato per il consumo umano (bevande alcooliche, preparazioni alimentari e farmaceutiche) e per il consumo industriale (vernici, smalti, solventi, articoli cosmetici e di profumeria, essenze, materie plastiche, ecc.). Per ragioni di carattere esclusivamente economico, le legislazioni di due Stati membri, tra cui l'Italia, vietano espressamente l'impiego di alcool etilico sintetico nelle preparazioni destinate al consumo umano.
Ciò conferma non solo la similarità, ma addirittura l'identità dell'alcool sintetico e dell'alcool agricolo sotto il profilo dei bisogni che questi prodotti sono idonei a soddisfare. Questi due tipi di alcool sono infatti raggruppati nella stessa sottovoce doganale 22.08 B.
b) L'alcool denaturato non è altro che l'alcool etilico corretto con un prodotto denaturante, allo scopo di alterarne il gusto e renderne impossibile la destinazione al consumo umano. La denaturazione risponde essenzialmente a imperativi di natura fiscale, giacché l'alcool destinato ad usi industriali non è soggetto ai tributi che colpiscono l'alcool per il consumo umano.
Gli alcool denaturati sono di conseguenza, non certamente meno degli alcool puri da cui derivano, in rapporto non soltanto di similarità, ma di identità. Essi sono raggruppati nella stessa sottovoce doganale 22.08 A (alcool etilico denaturato di qualsiasi gradazione).
c) Secondo il regime fiscale italiano, l'alcool denaturato non è soggetto all'imposta di fabbricazione né al diritto erariale normale.
Esso assolve invece il diritto erariale speciale pari a 1000 lire per ettanidro se si tratta di alcool nazionale proveniente dal melasso, dalle materie assimilate, dal sorgo e dalla canna da zucchero, e pari a 12000 lire per ettanidro, se trattasi di altri alcool, ad esempio l'alcool sintetico.
Tale trattamento fiscale differenziato si spiega ove si consideri che, in Italia, la totalità del consumo di alcool etilico denaturato (655038 ettanidri nel 1977) proviene da alcool nazionale, in gran parte derivato dal melasso di barbabietole; in Italia non si fabbrica invece alcool sintetico e le partite importate vengono colpite con l'aliquota piena di 12000 lire per ettanidro.
In realtà, le importazioni di alcool sintetico sono molto limitate, poiché l'onere fiscale di 12000 lire per ettanidro è largamente sufficiente per neutralizzare l'interesse degli importatori, attribuendo una posizione concorrenziale privilegiata all'alcool nazionale.
L'aliquota inferiore del diritto erariale speciale privilegia direttamente la produzione italiana di alcool etilico denaturato derivato da alcool da melasso di barbabietole e indirettamente la produzione italiana di barbabietole e di melasso di barbabietole.
d) Il 31 luglio 1978 la Commissione ha notificato alla Repubblica italiana un parere motivato ex art. 169 del Trattato CEE, invitando il Governo italiano a modificare, nel termine di due mesi, le disposizioni che disciplinano il diritto erariale speciale al fine di renderle conformi alle disposizioni dell'art. 95 del Trattato. Poiché non è stato dato alcun seguito al citato parere motivato, la Commissione si propone di adire la Corte di giustizia a breve termine.
Nel suo parere motivato, la Commissione ha ritenuto di non dover prendere in considerazione, ai fini della corretta applicazione dell'art. 95, gli elementi connessi con le materie prime utilizzate nella fabbricazione dei diversi tipi di alcool etilico denaturato ovvero con il processo di fabbricazione. In tale contesto, viene rigorosamente rispettata la giurisprudenza della Corte di giustizia. D'altro canto, nella fattispecie non si possono invocare motivi di carattere economico o sociale in difesa dell'aliquota ridotta riservata all'alcool denaturato da melasso di barbabietole; tali motivi non giustificano il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 95 ed inoltre l'adozione di eventuali misure di sostegno della produzione delle barbabietole, ovvero del melasso di barbabietole, rientra, oggi, nella competenza esclusiva delle istituzioni comunitarie, grazie all'organizzazione comune di mercato dello zucchero, disciplinata dal regolamento del Consiglio n. 3330 del 19 dicembre 1974 (GU n. L 359, pag. 1).
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Gli aspetti giuridici
paragrafo 1
a) Il regime fiscale del diritto erariale speciale potrebbe esser considerato compatibile con le disposizioni dell'art. 95, 1o comma, del Trattato, soltanto qualora l'aliquota più favorevole di lire 1000 per ettanidro venisse applicata ai prodotti identici o similari, importati in Italia dagli altri Stati membri, ivi compreso l'alcool etilico denaturato di origine sintetica.
b) I quesiti primo e secondo sottoposti alla Corte andrebbero quindi così risolti:
«Ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE, qualora un regime fiscale nazionale favorisca, mediante l'esenzione dai tributi o l'applicazione di aliquote ridotte, la produzione di alcuni alcool etilici denaturati (derivati, ad esempio, da alcool da melasso), e anche se tali agevolazioni siano concesse per il raggiungimento di fini legittimi di carattere economico o sociale, le stesse agevolazioni devono essere estese agli alcool etilici denaturati similari (derivati, ad esempio, da alcool sintetico) importati dagli altri Stati membri, a nulla rilevando le materie prime impiegate o i procedimenti di fabbricazione dei vari tipi di alcool etilico denaturato».
c) Il terzo quesito diviene senza oggetto in virtù della risposta di cui sopra.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La società Chemial farmaceutici, attrice nel procedimento principale, con gli avvocati Giovanni Maria Ubertazzi e Fausto Capelli, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello Stato Marcello Conti, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Antonino Abate, hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all'udienza del 13 marzo 1980.
paragrafo 2
Il Governo della Repubblica italiana ha fatto rilevare, quanto agli elementi di fatto, che, se non v'è attualmente in Italia produzione significativa di alcool sintetico, nessun ostacolo oggettivo, né di ordine naturale, né fisico, né risultante dalle strutture industriali, si oppone allo sviluppo di tale produzione; la situazione attuale è la conseguenza di una scelta legittima di politica economica, che si è avvalsa dell'uso dello strumento fiscale. Del resto, il sistema italiano di tassazione degli alcool denaturati non configura l'alcool sintetico come un'autonoma categoria fiscale: il diritto erariale di 12000 lire per ettanidro colpisce non solo l'alcool sintetico, bensì anche la maggior parte degli altri alcool denaturati. Infine, il fatto che la società Chemiai farmaceutici abbia rifiutato la consegna, da parte della società DAF, di alcool etilico di origine agricola, ottenuto mediante fermentazione, ed abbia preteso la consegna di alcool sintetico, prova che questi due tipi di prodotti non sono identici e neppure similari; questa constatazione metterebbe anche in luce il carattere fittizio della controversia instaurata dinanzi al pretore di Castell'Ar-quato.
paragrafo 3
Riguardo all'art. 95 del Trattato CEE, si deve prendere atto che l'alcool sintetico presenta, rispetto all'alcool di origine agricola, importanti differenze oggettive, per quanto riguarda in particolare le condizioni di produzione e le strutture di prezzo. Ora, come risulta dalla sentenza della Corte del 27 febbraio 1980, in causa 170/78 (Commissione c/Regno Unito), in una situazione del genere è estremamente difficile stabilire un rapporto d'imposizione adeguato fra i due tipi di prodotti.
paragrafo 4
In ogni caso, il regime fiscale contestato nel procedimento principale è del tutto conforme all'art. 95 del Trattato, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, la quale ha riconosciuto, in particolare, che il Trattato non vieta di tassare in modo diverso, nel quadro delle legislazioni fiscali nazionali, prodotti idonei a servire ai medesimi fini economici, purché la tassazione non sia né discriminatoria, né protezionistica. Dal momento che l'art. 95 non limita l'autonomia tributaria degli Stati membri, essi hanno facoltà di riservare un trattamento fiscale particolare a prodotti che possono essere considerati fra loro identici o similari, nel caso di produzione sia effettiva che potenziale; in una situazione del genere, gli Stati utilizzano uno strumento legittimo di politica economica, che tende a distinguere fra diverse produzioni nazionali ed in particolare a realizzare condizioni di mercato che assicurino ai produttori agricoli, per determinate materie prime, adeguati livelli di occupazione e di reddito.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 aprile 1980.
SENTENZA › In fatto › IV — Misure istruttorie
paragrafo 1
Tenuto conto, in particolare, delle considerazioni svolte dall'avvocato generale nelle sue conclusioni, la Corte ha avuto dubbi circa la ricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevate dal Pretore di Ca-stell'Arquato. Di conseguenza, essa, in base all'art. 60 del Regolamento di procedura, ha invitato le parti nella causa principale, il Governo della Repubblica italiana e la Commissione a rispondere a taluni quesiti concernenti in ispecie la pertinenza della consulenza di un perito, versata agli atti il 18 aprile 1980 dalla società Chemial farmaceutici, l'attività di quest'ultima nel settore dei prodotti di profumeria, la destinazione della partita di alcool dalla stessa ordinata alla società DAF, l'impiego di alcool denaturato «mediante aggiunta di denaturante generale dello Stato e metanolo», e la questione se il sistema giurisdizionale italiano consentirebbe alla Chemial farmaceutici di agire contro lo Stato e l'Amministrazione delle finanze per far sindacare la legittimità, ed ottenere eventualmente la restituzione, di una tassa versata allo Stato dal produttore o dall'importatore. Le risposte a tali quesiti sono state fornite entro i termini prescritti dalla Corte.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 6 settembre 1979, pervenuta in cancelleria il 10 settembre successivo, il pretore di Castell'Arquato ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni relative all'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE, al fine di poter valutare la compatibilità con gli imperativi del Trattato del regime d'imposizione differenziata applicato, in forza del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200, modificato dal decreto legge 16 settembre 1955, n. 836, e dell'art. 3 della legge 18 agosto 1978, n. 506, all'alcool etilico sintetico denaturato e all'alcool etilico di fermentazione denaturato.
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una causa civile vertente sull'esecuzione di un contratto stipulato il 18/27 luglio 1978 fra l'attrice, la SpA Chemial farmaceutici, ed un'impresa produttrice-importatrice di alcool, la SpA DAF, e avente ad oggetto la fornitura di una partita di alcool sintetico denaturato importato.
punto 3
Risulta dal fascicolo che nel luglio 1978 la Chemial ordinava alla DAF un piccolo quantitativo di alcool sintetico denaturato. La DAF attirava l'attenzione della Chemial sul fatto che l'alcool di sintesi era soggetto a un diritto erariale speciale di 6000 lire l'ettanidro, mentre sull'alcool di fermentazione da essa prodotto, perfettamente fungibile con l'alcool sintetico richiesto, gravava un diritto erariale di sole 1000 lire l'ettanidro. Poiché, tuttavia, la Chemial insisteva nel chiedere, per ragioni tecniche, alcool di origine sintetica, la DAF le offriva, con lettera 18 luglio 1978, tale merce al «prezzo [di] 30000 lire per ettanidro comprensivo del Diritto erariale speciale (6000 lire per ettanidro)». La Chemial accettava l'offerta con lettera 27 luglio 1978, in cui si faceva riferimento al «prezzo 30000 lire per ettanidro comprensivo del Diritto erariale speciale». In base al contratto, la merce andava ritirata entro il 15 settembre 1978.
punto 4
È assodato che, con la legge 18 agosto 1978, il diritto erariale sull'alcool sintetico denaturato veniva aumentato a 12000 lire l'ettanidro. Con lettera 7 settembre 1978, la DAF ne informava la Chemial, pregandola di considerare annullata l'offerta del 18 luglio 1978, a meno che non intendesse sobbarcarsi l'onere della maggiore imposta. La Chemial insisteva per l'esecuzione del contratto secondo i termini convenuti, rilevando che l'aumento dell'imposta, trattandosi nella fattispecie di alcool sintetico importato, era illegittimo perché contrastante con le disposizioni della Comunità europea. Successivamente, essa esperiva dinanzi al giudice civile competente un'azione intesa ad ottenere l'esecuzione del contratto.
punto 5
Dinanzi al giudice nazionale, la Chemial sviluppava gli argomenti relativi all'asserita incompatibilità dell'imposta controversa con il Trattato CEE, richiamandosi in particolare alla sentenza della Corte 10 ottobre 1978 (causa 148/77, Hansen & Balle; Racc. pag. 1787). La DAF si difendeva sostenendo che, siccome il contratto poneva espressamente l'onere tributario a carico del compratore, quest'ultimo doveva, secondo i termini convenuti, sopportare qualsiasi aumento intervenuto tra la conclusione e l'esecuzione del contratto. Quanto all'asserita illegittimità della riscossione dell'imposta di cui trattasi, la DAF sottolineava che toccava alla Chemial dedurre tale illegittimità dinanzi alle autorità competenti onde ottenere il rimborso del tributo.
punto 6
Il pretore, dopo aver constatato la differenza di trattamento fiscale istituita dalla legge italiana tra l'alcool sintetico, prodotto importato che non viene fabbricato in misura rilevante in Italia, e l'alcool di fermentazione, ha considerato che la soluzione preliminare della questione relativa alla compatibilità di detta legge con il Trattato CEE può avere importanza determinante ai fini della decisione della causa dinanzi ad esso pendente. Esso ha pertanto deciso di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali così formulate:
1.
A. Se.l'art. 95, 1o comma, del Trattato di Roma, debba essere interpretato in modo da far ritenere illecito, e quindi vietato, un sistema di tassazione nazionale che preveda l'applicazione, su un prodotto importato dalla CEE (alcool etilico sintetico esclusivamente destinato, dopo la sua denaturazione, ad uso chimico-industriale e quindi non atto all'alimentazione umana) di una tassa speciale di gran lunga superiore a quella applicata su un prodotto nazionale aventi uguali caratteristiche e la stessa posizione doganale (22.08/300) (alcool etilico di fermentazione, ugualmente destinato dopo la sua denaturazione ad uso chimico-industriale e non atto all'alimentazione umana) per il solo fatto che la materia prima, da cui i due tipi di alcool sono rispettivamente estratti, è diversa e quindi diverso il metodo di estrazione.
B. Se la eventuale illegittimità segnalata nel quesito di cui sopra, sussista anche se il sistema di tassazione nazionale non colpisca teoricamente in modo discriminatorio lo stesso prodotto con riferimento alla materia prima da cui è estratto, per cui sia l'alcool etilico sintetico di importazione sia quello di produzione nazionale sono tassati nella stessa misura, e analogamente, tanto l'alcool etilico di fermentazione importato quanto quello di produzione nazionale dovrebbero scontare la medesima tassa.
2. In caso di risposta negativa al quesito n. 1 e in via subordinata, se l'art. 95, 2o comma, del Trattato di Roma, debba essere interpretato in modo da far ritenere illecito e quindi vietato — perchè protettivo della produzione nazionale ai danni di quella comunitaria — un sistema nazionale di tassazione applicato secondo i criteri di cui al quesito n. 1 e sui prodotti menzionati in detto quesito, tenuto conto che il prodotto più gravemente tassato (alcool etilico sintetico) viene esclusivamente importato dagli altri paesi della CEE, mentre quello meno tassato (alcool etilico di fermenta-, zione) viene prodotto in Italia ed è in concorrenza con il primo.
SENTENZA › In diritto › Sulla competenza della Corte
punto 7
II Governo italiano, nelle sue osservazioni orali, ha messo in dubbio la ricevibilità della domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal pretore di Castell'Arquato. Esso solleva la questione se la controversia sottoposta alla cognizione del giudice nazionale non abbia, in realtà, carattere fittizio e se il procedimento ex art. 177 non sia stato usato nella fattispecie per mettere in causa lo Stato italiano, in assenza di una controversia effettiva tra le parti che coinvolga problemi di diritto comunitario. Di conseguenza, il Governo italiano si chiede se la situazione non debba essere equiparata a quella che ha costituito oggetto della sentenza della Corte 11 marzo 1980 (causa 104/79, Foglia e/ Novello), nella quale la Corte si è dichiarata incompetente a pronunziarsi sulle questioni proposte dal giudice nazionale.
punto 8
Avvalendosi del potere conferitole dall'art. 60 del Regolamento di procedura, la Corte ha manifestato, con lettera 28 maggio 1980, il desiderio di essere più ampiamente ragguagliata su questo punto. Di conseguenza, prima di prendere una decisione, essa ha posto alle parti taluni quesiti.
punto 9
Dopo aver preso conoscenza delle risposte fornite a tali quesiti, la Corte ritiene che si possa non tener conto, nel caso presente, dei dubbi espressi dal Governo italiano ed esaminare il merito della causa.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 10
L'attrice nella causa principale assume che l'applicazione di un'aliquota d'imposta differenziata all'alcool di fermentazione e, rispettivamente, all'alcool sintetico il quale, in assenza di qualsiasi produzione in Italia, viene esclusivamente importato, costituisce una manifesta discriminazione fiscale, vietata dall'art. 95 del Trattato. In effetti, si tratterebbe di prodotti non solo similari ai sensi di detto articolo, ma addirittura identici e quindi fungibili, di guisa da poter essere usati l'uno al posto dell'altro senza alcuna difficoltà. Secondo l'attrice, tale trattamento fiscale differenziato è stato istituito dalla legge italiana unicamente per servire una politica protezionistica incompatibile con il mercato comune. Essa ricorda a questo proposito il criterio stabilito dalla Corte nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe-Zentrale; Race, pag. 181), nella quale è dichiarato che il rapporto di similarità, ai sensi dell'art. 95, sussiste tra prodotti che, «nella stessa fase produttiva o distributiva, ... abbiano agli occhi del consumatore proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze».
punto 11
Il punto di vista dell'attrice è condiviso dalla Commissione, secondo cui i due tipi d'alcool di cui trattasi, nonostante la loro diversa origine — l'alcool sintetico deriva, in particolare, dal petrolio, mentre l'alcool di fermentazione si ottiene mediante distillazione di prodotti del suolo (cereali, vino, frutta, patate, barbabietole e melasso) — sono chimicamente identici e perfettamente fungibili. Questi due prodotti sarebbero pertanto non solo similari, ma addirittura identici tra loro sotto il profilo dei bisogni ch'essi sono idonei a soddisfare. Entrambi i tipi d'alcool sarebbero peraltro compresi nella stessa sottovoce doganale, 22.08 A, con la designazione «alcool etilico denaturato di qualsiasi gradazione». La differenza nell'aliquota d'imposta contemplata dalla legge italiana per l'alcool sintetico denaturato, da un lato, e l'alcool di fermentazione denaturato, dall'altro, avrebbe l'effetto, poiché in Italia non si produce alcool sintetico, di impedire praticamente l'importazione di questo prodotto dagli altri Stati membri e di privilegiare direttamente la produzione nazionale di alcool di fermentazione. La Commissione ritiene pertanto che l'alcool sintetico denaturato importato dagli altri Stati membri dovrebbe, in quanto prodotto simile all'alcool di fermentazione denaturato, fruire della stessa aliquota d'imposta applicata a quest'ultimo.
punto 12
Il Governo italiano ricorda che, in numerose sentenze, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri possono istituire sistemi impositivi differenziati, anche per prodotti identici, in funzione di criteri obiettivi, come le condizioni di produzione e le materie prime impiegate (sentenza 22 giugno 1976, causa 127/75, Bobie, Racc. pag. 1079; sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen, Racc. pag. 1787; sentenza 8 gennaio 1980, causa 21/79, Commissione e/ Italia, Racc. pag. 8). Secondo la giurisprudenza della Corte, siffatti regimi sarebbero compatibili col Trattato se stabiliti in funzione di elementi oggettivi e privi di carattere discriminatorio o protezionistico.
punto 13
Orbene, il regime contestato dinanzi al giudice nazionale avrebbe tali requisiti. Infatti, l'imposizione differenziata dell'alcool sintetico e dell'alcool di fermentazione in Italia sarebbe dovuta ad una scelta economica consistente nel favorire la produzione di alcool ottenuto da prodotti agricoli, e, correlativamente, nel frenare la trasformazione in alcool dell'etilene, derivato del petrolio, allo scopo di riservare questa materia prima ad altri impieghi economici prioritari. Si tratterebbe pertanto di una legittima scelta di politica economica, realizzata mediante lo strumento fiscale. L'attuazione di questa politica non provocherebbe alcuna discriminazione, poiché, se ha l'effetto di scoraggiare l'importazione in Italia di alcool sintetico, ha nel contempo come conseguenza d'impedire lo sviluppo, nell'Italia stessa, della produzione di alcool a base di etilene la quale, dal punto di vista tecnico, sarebbe del tutto possibile.
punto 14
Come la Corte ha ripetutamente affermato, in particolare nelle sentenze citate dal Governo italiano, il diritto comunitario non limita, nello stadio attuale della sua evoluzione, la libertà di ciascuno Stato membro di istituire sistemi impositivi differenziati per taluni prodotti in funzione di criteri obiettivi, quali la natura delle materie prime impiegate o i procedimenti di fabbricazione seguiti. Siffatte differenziazioni sono compatibili col diritto comunitario purché perseguano scopi di politica economica compatibili, anch'essi, con gli imperativi del Trattato e del diritto derivato e le loro modalità siano tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti.
punto 15
Un'imposizione differenziata come quella applicata in Italia all'alcool sintetico denaturato, da un lato, e all'alcool di fermentazione denaturato, dall'altro, soddisfa tali condizioni. Risulta infatti che questo regime fiscale persegue un legittimo scopo di politica industriale, in quanto è idoneo ad incentivare la distillazione di prodotti agricoli rispetto alla fabbricazione di alcool a base di derivati del petrolio. Tale scelta non contrasta né con le norme del diritto comunitario né con le esigenze di una politica decisa nell'ambito della Comunità.
punto 16
Le modalità della normativa contestata dinanzi al giudice nazionale non possono essere considerate discriminatorie sia perché non è contestato che l'alcool di fermentazione importato dagli altri Stati membri gode dello stesso trattamento fiscale riservato all'alcool di fermentazione italiano, sia perché l'aliquota d'imposta contemplata per l'alcool sintetico, se ha l'effetto di frenare l'importazione di questo prodotto dagli altri Stati membri, produce un effetto economico equivalente nel territorio nazionale in quanto frena del pari la creazione di una produzione redditizia del medesimo prodotto da parte dell'industria italiana.
punto 17
Le questioni sollevate dal giudice nazionale vanno pertanto risolte nel senso che non contrasta con l'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE, un sistema fiscale che consista nel tassare l'alcool sintetico denaturato in misura maggiore dell'alcool di fermentazione denaturato, in funzione della materia prima e dei procedimenti impiegati per la fabbricazione dell'uno e dell'altro prodotto, purché tali disposizioni siano applicate in maniera identica a queste due categorie di alcool originario degli altri Stati membri.
punto 18
L'applicazione di un siffatto sistema impositivo non può essere considerata come una protezione indiretta della produzione nazionale di alcool di fermentazione, ai sensi dell'art. 95, 2o comma, per il solo fatto che essa ha come conseguenza che il prodotto tassato in misura maggiore è, in pratica, un prodotto esclusivamente importato dagli altri Stati membri della Comunità qualora, a causa della tassazione dell'alcool sintetico, non abbia potuto svilupparsi nel territorio nazionale una produzione redditizia di questo tipo di alcool.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 19
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Pretore di Castell'Arquato con ordinanza 6 settembre 1979, dichiara:
1o Non contrasta con l'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE, un sistema fiscale che consista nel tassare l'alcool sintetico denaturato in misura maggiore dell'alcool di fermentazione denaturato, in funzione della materia prima e dei procedimenti impiegati per la fabbricazione dell'uno e dell'altro prodotto, purché tali disposizioni siano applicate in maniera identica a queste due categorie di alcool originario degli altri Stati membri.
2o L'applicazione di un siffatto sistema impositivo non può essere considerata come una protezione indiretta della produzione nazionale di alcool di fermentazione, ai sensi dell'art. 95, 2o comma, per il solo fatto che essa ha come conseguenza che il prodotto tassato in misura maggiore è, in pratica, un prodotto esclusivamente importato dagli altri Stati membri della Comunità qualora, a causa della tassazione dell'alcool sintetico, non abbia potuto svilupparsi nel territorio nazionale una produzione redditizia di questo tipo di alcool.
Firme
Mertens de Wilmars
Pescatore
Koopmans
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 gennaio 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
J. Mertens de Wilmars