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Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 02/05/1975 (Rv. 375314 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE - DETERMINAZIONE - INTERVENTO DI UN ESPERTO - AMMISSIBILITA - OSSERVAZIONI DEL DEBITORE ESECUTATO SULLA STIMA DELL'IMMOBILE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375314-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE - DETERMINAZIONE - INTERVENTO DI UN ESPERTO - AMMISSIBILITA - OSSERVAZIONI DEL DEBITORE ESECUTATO SULLA STIMA DELL'IMMOBILE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il valore dell'immobile pignorato puo essere determinato dal giudice, ai sensi dell'art 568, ultimo comma, cod proc civ, anche con l'ausilio di un esperto (la cui nomina e un atto preparatorio). Salvo che non vi sia specifica opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art 617 cod proc civ contro quell'atto esecutivo che e l'ordinanza di vendita che stabilisce le modalita della vendita stessa, le osservazioni del debitore esecutato in ordine alle conclusioni dell'esperto e sulla stima dell'immobile non danno luogo ad un'opposizione in senso tecnico, e, se proposte con ricorso contenente anche motivi di opposizione all'esecuzione, devono, dal giudice di merito al quale la causa sia rimessa, essere dichiarate inammissibili. (V 2210/72, mass n 359499; 2756/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)