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Sez. 3, Sentenza n. 2210 del 27/06/1972 (Rv. 359499 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA RELATIVA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPONIBILITA - DECISIONE SULL'OPPOSIZIONE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359499-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA RELATIVA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPONIBILITA - DECISIONE SULL'OPPOSIZIONE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

La Determinazione del valore degli immobili pignorati ai sensi dell' 'art 568 cod proc civ, rientra nei poteri esclusivi del giudice dell'esecuzione; e soltanto quando il valore degli immobili, costituente il prezzo della base della vendita forzata, sia stato determinato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza che stabilisce il tempo e le modalita della vendita, e possibile proporre, contro questo atto esecutivo, opposizione ex art 617 cod proc civ; opposizione che e decisa con una sentenza non impugnabile ma contro cui e pero immediatamente proponibile ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)