Sez. 3, Sentenza n. 2210 del 27/06/1972 (Rv. 359499 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA RELATIVA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPONIBILITA - DECISIONE SULL'OPPOSIZIONE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA RELATIVA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPONIBILITA - DECISIONE SULL'OPPOSIZIONE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
La Determinazione del valore degli immobili pignorati ai sensi dell' 'art 568 cod proc civ, rientra nei poteri esclusivi del giudice dell'esecuzione; e soltanto quando il valore degli immobili, costituente il prezzo della base della vendita forzata, sia stato determinato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza che stabilisce il tempo e le modalita della vendita, e possibile proporre, contro questo atto esecutivo, opposizione ex art 617 cod proc civ; opposizione che e decisa con una sentenza non impugnabile ma contro cui e pero immediatamente proponibile ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)