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Sez. 2, Sentenza n. 3715 del 21/10/1976 (Rv. 382415 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOLAIO TRA DUE PIANI DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - FUNZIONE - STRUTTURA COMUNE AI DUE PIANI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382415-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOLAIO TRA DUE PIANI DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - FUNZIONE - STRUTTURA COMUNE AI DUE PIANI - ESTENSIONE.*

Il solaio che divide due piani di un edificio va considerato comune ai proprietari di tali piani, in quanto svolge allo stesso tempo la duplice funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano inferiore, costituendo un corpo unico formato da elementi strutturali fusi stabilmente fra loro e incorporati in altre strutture comuni, cioe nei muri maestri. Cio esclude che tra il soffitto del piano inferiore e il pavimento del piano superiore possano esistere altre opere le quali non facciano parte del solaio e delle quali occorra quindi accertare di volta in volta la destinazione, al fine di stabilire a chi appartengano. (nella specie la suprema Corte ha enunciato la massima che precede per escludere che potesse ritenersi bene in proprieta comune una intercapedine costruita per aereare un locale dell'appartamento sottostante e nascondere un tubo di scarico passante sotto il pavimento dell'appartamento sovrastante). (V 392/75, mass n 373640).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)