Sez. 2, Sentenza n. 2868 del 07/06/1978 (Rv. 392290 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOLAIO - NOZIONE - SPAZI PIENI O VUOTI ACCEDENTI AL SOFFITTO OD AL PAVIMENTO E NON ESSENZIALI ALLA PARTE STRUTTURALE DEL SOLAIO - ESCLUSIONE DALLA COMUNIONE - CONSEGUENZE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOLAIO - NOZIONE - SPAZI PIENI O VUOTI ACCEDENTI AL SOFFITTO OD AL PAVIMENTO E NON ESSENZIALI ALLA PARTE STRUTTURALE DEL SOLAIO - ESCLUSIONE DALLA COMUNIONE - CONSEGUENZE.*
Il solaio esistente fra i piani sovrapposti di un edificio e oggetto di comunione fra i rispettivi proprietari per la parte strutturale che, incorporata ai muri perimetrali, assolve alla duplice funzione di sostegno del piano superiore e di copertura di quello inferiore, mentre gli spazi pieni o vuoti che accedano al soffitto od al pavimento, e non siano essenziali all'indicata struttura (nella specie, conglomerato cementizio per sottofondo di pavimentazione e protezione termica), rimangono esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell'Esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale (nella specie, per la collocazione di tubi di raccordo di servizi). (V 3715/76, mass n 382415; (V 392/75, mass n 373640).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)