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Sez. L, Sentenza n. 5588 del 07/06/1999 (Rv. 527148 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno ordinario di invalidità - Accertamento del relativo diritto - Espletamento da parte dell'interessato di attività lavorativa - Carattere usurante - Rilevanza.
Stato
decisa il 1999-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527148-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità va tenuto presente che l'attività lavorativa non è indice di conservazione di una sufficiente capacità di lavoro allorquando comporti usura, vale a dire anormale logoramento delle residue energie lavorative. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito nella quale non era stato specificato se il lavoro svolto dal ricorrente, comportante un continuo dispendio di energie muscolari e quindi faticoso, fosse anche usurante cioè avesse, nella specie, incidenza sulla validità mentale dell'interessato, la cui principale affezione era costituita da una nevrosi ansioso - depressiva).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)