Sez. U, Ordinanza n. 66 del 05/02/1990 (Rv. 465140 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PENDENZA DEL RELATIVO GIUDIZIO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PENDENZA DEL RELATIVO GIUDIZIO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel corso del giudizio d'opposizione avverso la sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento, si deve negare la esperibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che detta sentenza, contenendo un'affermazione circa l'esistenza di una volontà di legge conforme alla pretesa dedotta, ed essendo quindi idonea a dar luogo a giudicato, integra pronuncia nel merito, ai sensi ed agli effetti dell'art. 41 primo comma cod. proc. civ.. (V 464/87, mass n 450197; (V 4681/80, mass n 408495).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)