Sez. U, Sentenza n. 4681 del 18/07/1980 (Rv. 408495 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - PRECLUSIONE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA DAL PREFETTO - AMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - PRECLUSIONE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA DAL PREFETTO - AMMISSIBILITA.*
Dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, la quale integra una decisione di merito a se stante, e non una pronuncia meramente interinale o strumentale rispetto a quella da emettere in Sede di eventuale opposizione, e precluso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art 41 primo comma cod proc civ, ma resta esperibile il ricorso straordinario su istanza del prefetto, ai sensi degli artt 41 secondo comma e 368 cod proc civ, che trova ostacolo solo nella formazione del giudicato sulla giurisdizione. (V 2991/75, mass n 377087).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 368, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)