Sez. L, Ordinanza n. 18547 del 08/07/2024 (Rv. 672054-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento motivato dall'esigenza di trasformazione del full-time in part-time o viceversa - Licenziamento intimato a seguito di rifiuto del part-time configurato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Differenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Il licenziamento motivato dall'esigenza di trasformazione del part-time in full-time o viceversa, illegittimo ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, si distingue dal licenziamento intimato a seguito di rifiuto del part-time, nullo perché volto ad eludere - per ritorsione ad un comportamento legittimo del lavoratore - il divieto stabilito da tale disposizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Corte d'appello, accertate l'insussistenza dell'addotta crisi aziendale e la contiguità temporale tra il rifiuto di trasformazione del contratto e la reazione del datore di lavoro, aveva ritenuto che il licenziamento, formalmente intimato per giustificato motivo oggettivo, dovesse considerarsi ritorsivo).
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)