Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023 (Rv. 667086 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITA' DI CONTRATTI A TERMINE | Licenziamento ritorsivo - Nullità - Efficacia determinativa esclusiva dell'intento ritorsivo - Necessità - Giudizio comparativo tra diverse ragioni causative del recesso - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITA' DI CONTRATTI A TERMINE
In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)