Sez. 5, Sentenza n. 1446 del 04/12/1981 Ud. (dep. 15/02/1982) Rv. 152220 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO PERFEZIONATIVO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO PERFEZIONATIVO.*
La notificazione effettuata a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 169 cod. proc. pen. si perfeziona con il compimento di tutte le attività previste nel citato articolo; pertanto, la data della notificazione è quella della ricezione, da parte del destinatario, della comunicazione dell'avvenuto deposito nella casa comunale della copia dell'atto da notificare. (Conf mass n 147477).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)