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Sez. 2 - , Ordinanza n. 31152 del 29/12/2017 (Rv. 646614 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITÀ | Sentenza del giudice di pace secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Motivo afferente alla valutazione di attendibilità e sufficienza probatoria delle dichiarazioni rese da un teste - Natura della censura - Conseguenze - Limiti di ammissibilità della censura - Violazione delle norme costituzionali e dei principi informatori della materia - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646614-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITÀ

Il motivo di appello con cui si censuri la sentenza del giudice di pace, adìto per una controversia il cui valore non ecceda millecento euro, relativamente alla valutazione di attendibilità e sufficienza probatoria delle circostanze riferite da un teste, è ammissibile, nel regime successivo alla novella dell'art. 339, comma 3, c.p.c., soltanto ove si deduca il superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia, tra i quali si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto inammissibile il motivo di gravame con cui l'appellante, denunziando la violazione di norme sul procedimento - e, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c. - aveva censurato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da un teste escusso dal giudice di pace).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)