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Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011 (Rv. 619029 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza del giudice di pace in controversia di valore non eccedente millecento euro - Ricorso per cassazione - Motivo afferente alla mancata ammissione di prova testimoniale - Natura della censura - Limiti di ammissibilità - Violazione delle norme costituzionali e dei principi informatori della materia - Valutazione della rilevanza della prova - Criteri.
Stato
decisa il 2011-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619029-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

La censura dedotta in ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia il cui valore non eccede millecento euro, per non aver questi ammesso la prova testimoniale dedotta, ritenendo sufficienti le risultanze processuali acquisite, è sostanziale, perché attiene alla valutazione delle prove, e quindi è ammissibile soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova, cioè la sua utilità per il caso da decidere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)