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Sez. L, Sentenza n. 1152 del 27/01/2001 (Rv. 543493 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Sentenza d'appello - Notifica alla parte personalmente - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543493-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

La notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza per il destinatario e nemmeno per il notificante, essendo improduttiva di effetti la conoscenza della sentenza acquisita al di fuori della specifica forma stabilita dalla legge e non essendo neppure applicabile il principio di cui all'art. 156 cod. proc. civ. relativo alla sanatoria delle nullità per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)