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Sez. L, Sentenza n. 17790 del 22/11/2003 (Rv. 568381 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Anziché al procuratore costituito - Impugnazione - Termine - Decorrenza - Termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568381-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE

La notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.(Nella specie la S.C. ha considerato inefficace ai fini della decorrenza del suddetto termine breve, con conseguente applicazione del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza all'INPS, in persona del Presidente presso la sede di Roma ed in persona del Direttore presso la competente sede provinciale, ritenendo altresì irrilevante la materiale consegna di copia della sentenza a mani del procuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)