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Sez. 4, Sentenza n. 327 del 12/02/1981 Cc. (dep. 04/03/1981) Rv. 147913 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - CARENZA DELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE - PREGIUDIZIO DELLA STESSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147913-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - CARENZA DELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE - PREGIUDIZIO DELLA STESSA - ESCLUSIONE.*

Pur riconoscendo alla parte civile, ai sensi dell'art 202 cod proc pen, il diritto ad impugnare i capi della decisione di natura penale che possono compromettere le sue pretese civilistiche, va affermato che le sentenze istruttorie di proscioglimento non arrecano alcun pregiudizio alla cognizione delle suddette pretese, in quanto la Azione civile puo essere riportata avanti al giudice civile senza preclusioni e limitazioni di sorta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)