Sez. 2, Sentenza n. 8232 del 22/02/1983 Ud. (dep. 13/10/1983) Rv. 160635 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Anche dopo le pronuncie della Corte costituzionale di parziale illegittimità degli artt. 23 e 195 cod. proc. pen., la parte civile non è legittimata - ad eccezione del caso previsto dall'art. 382 cod. proc. pen. - a proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze istruttorie di proscioglimento dell'imputato con qualsiasi formula. Invero, tali pronuncie - a differenza di quelle emesse a seguito di dibattimento, che hanno autorità di cosa giudicata ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 stesso codice - non determinano alcuna preclusione all'Esercizio dell'Azione civile o amministrativa, azioni che possono essere riproposte in Sede propria senza alcuna limitazione o pregiudizio quanto all'accertamento dei fatti sui quali dette azioni si fondano. Nè la parte civile è titolare di un diritto, da esercitarsi mediante impugnazione, alla prosecuzione dell'Azione penale o alla modificazione della formula di proscioglimento, essendo riservati in via esclusiva al pubblico ministero sia il potere d'impulso processuale, ai fini del rinvio a giudizio dell'imputato, sia il diritto all'esatta applicazione della legge penale, per quanto attiene ai capi di contenuto esclusivamente penale della sentenza. (V mass n 151130; (V mass n 149136; (V mass n 147913).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)