Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005 (Rv. 581564 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Ambito - Doglianza concernente la ricostruzione della fattispecie concreta - Riconducibilità - Esclusione - Vizio deducibile - Omessa e insufficiente motivazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto - deducibile come motivo di ricorso per cassazione osservando il principio dell'indicazione analitica dei motivi di doglianza - si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto e la relativa denunzia deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censura come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con la quale il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 2733 cod. civ., secondo il quale la confessione resa dal danneggiante è liberamente apprezzata dal giudice con riferimento alle altre parti del processo, ma non contestava la corretta applicazione del principio, bensì si doleva dell'inesatta valutazione della confessione resa rispetto all'assicuratore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)