Sez. L, Sentenza n. 12644 del 17/12/1998 (Rv. 521734 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Nozione - Deducibilità in cassazione - Condizioni - Errore di fatto del giudice di merito - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto - deducibile come motivo di ricorso per cassazione soltanto quando la relativa questione sia stata proposta nella sede di merito, abbia formato oggetto di dibattito e su di essa il giudice abbia pronunciato - è ravvisabile qualora sia stata negata o fraintesa una norma astratta esistente o ne sia stata fatta applicazione ad una fattispecie da essa non regolata, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censura come violazione di norma di diritto un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito su un fatto che non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi. Tale errore è, infatti, suscettibile di essere fatto valere esclusivamente con impugnazione per revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)