Sez. 3, Sentenza n. 9228 del 12/07/2000 (Rv. 538387 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico e danno patrimoniale - Distinzione - Criteri - Riferimento rispettivamente per il primo alla gravità dell'inabilità e per il secondo alla riduzione della capacità di guadagno - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Nella determinazione del danno alla persona, il danno biologico e quello patrimoniale (considerato cioè per i riflessi della lesione sul piano economico reddituale), attengono a due distinte sfere di riferimento, dovendosi avere riguardo per il secondo alla riduzione della capacità di guadagno e per il primo prevalentemente alla gravità dell'inabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)