diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9228 del 12/07/2000 (Rv. 538387 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico e danno patrimoniale - Distinzione - Criteri - Riferimento rispettivamente per il primo alla gravità dell'inabilità e per il secondo alla riduzione della capacità di guadagno - Necessità.
Stato
decisa il 2000-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538387-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Nella determinazione del danno alla persona, il danno biologico e quello patrimoniale (considerato cioè per i riflessi della lesione sul piano economico reddituale), attengono a due distinte sfere di riferimento, dovendosi avere riguardo per il secondo alla riduzione della capacità di guadagno e per il primo prevalentemente alla gravità dell'inabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)