Sez. L, Sentenza n. 475 del 19/01/1999 (Rv. 522419 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico e danno patrimoniale - Distinzione - Criteri - Riferimento rispettivamente, per il primo, alla gravità dell'inabilità e, per il secondo, alla riduzione della capacità di guadagno - Necessità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Nella determinazione del danno alla persona il danno biologico e quello patrimoniale (considerato cioè per i riflessi della lesione sul piano economico reddituale) attengono a due distinte sfere di riferimento, dovendosi avere riguardo per il secondo alla riduzione della capacità di guadagno, e, per il primo, prevalentemente alla gravità dell'inabilità. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non conforme a diritto, in relazione a tale principio, e privo di giustificazione logica il criterio seguito dai giudici di merito che avevano liquidato il risarcimento del danno alla capacità reddituale nella misura di un terzo di quanto attribuito a titolo di ristoro del danno biologico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)