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Sez. 1, Sentenza n. 557 del 17/02/1968 (Rv. 331667 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DEI FRUTTI - OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE DEI FRUTTI DA PARTE DEL POSSESSORE A FAVORE DEL PROPRIETARIO.*
Stato
decisa il 1968-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331667-01

POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DEI FRUTTI - OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE DEI FRUTTI DA PARTE DEL POSSESSORE A FAVORE DEL PROPRIETARIO.*

La disposizione dell'art.1148 cod. civ. che obbliga il possessore ancorche di buona fede alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi dopo la domanda giudiziale costituisce, piu che una equiparazione della citazione ad un atto di Costituzione di malafede, una applicazione del principio generale della preservazione del diritto di cui si chiede la tutela in giudizio dal pregiudizio derivante dalla durata di questo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)