Sez. 2, Sentenza n. 779 del 23/03/1970 (Rv. 346074 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE ANNUALE PREVISTA PER L'INDENNITA DI MALATTIA - APPLICABILITA ALL'INDENNITA GIORNALIERA DI MATERNITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE ANNUALE PREVISTA PER L'INDENNITA DI MALATTIA - APPLICABILITA ALL'INDENNITA GIORNALIERA DI MATERNITA.*
La prescrizione di un anno, stabilita per l'indennita di malattia, dall'art 6 ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n 138, e applicabile anche nel caso della indennita giornaliera di maternita, stante l'unicita funzionale del rapporto assicurativo riguardante la gravidanza ed il puerperio e di quello di malattia. (Conf 2164-68, massima n 334344).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)