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Sez. 2, Sentenza n. 2164 del 26/06/1968 (Rv. 334344 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE ANNUALE PREVISTA PER L'INDENNITA DI MALATTIA - APPLICABILITA ALL'INDENNITA GIORNALIERA DI MATERNITA.*
Stato
decisa il 1968-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334344-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE ANNUALE PREVISTA PER L'INDENNITA DI MALATTIA - APPLICABILITA ALL'INDENNITA GIORNALIERA DI MATERNITA.*

La prescrizione di un anno, stabilita per l'indennita di malattia dall'art.6 ult. Comma della legge 11 gennaio 1943, n.138, e applicabile anche nel caso della indennita giornaliera di maternita, stante l'unicita funzionale del rapporto assicurativo riguardante la gravidanza ed il puerperio e di quello di malattia.*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 26/08/1950 num. 860 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)