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Sez. 5 - , Sentenza n. 15161 del 16/07/2020 (Rv. 658425 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Determinazione del reddito di impresa – Prelevamenti e versamenti su conto corrente – Presunzione relativa di ricavi – Sussistenza – Costi ed oneri deducibili – Prova – Onere a carico del contribuente – Sussistenza - Ricorso all'equità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658425-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 4 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2627, Cod. Civ. art. 2629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)