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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7122 del 09/03/2023 (Rv. 667432 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Determinazione del reddito di impresa - Accertamento induttivo ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Interpretazione costituzionalmente orientata - Onere dell'ufficio finanziario - Determinazione induttiva anche dei costi - Sussistenza - Deduzione in misura percentuale forfettaria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2023-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667432-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di impresa sulla base di accertamento induttivo in senso stretto, conseguente all'impossibilità di ricostruire complessivamente la contabilità ovvero alla sua generalizzata inattendibilità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 onera l'ufficio finanziario di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentuale forfettaria.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)